Incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al Presidente della Giunta Regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo. La decisione della Corte costituzionale mette dunque fine alle speranze di ricandidarsi dell’attuale presidente della regione Campania.
L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.
Il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania numero 16 del 2024,(Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165), nella parte in cui esclude dal computo dei mandati rilevanti, ai fini dell’applicazione del principio del divieto di terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione eletti a suffragio universale e diretto, quelli precedenti a quello in corso all’entrata in vigore della legge regionale. In buona sostanza nel ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato si rileva che “la nuova norma regionale risulta incostituzionale per violazione dell’art. 122 Cost. – oltre che, per quanto detto in precedenza, per contrasto con gli articoli 3 e 51 Cost. – in quanto adottata in sostanziale elusione della disposizione statale interposta di cui all’art. 2, lettera f), della legge n. 165 del 2004, da ritenersi: a) direttamente operante in quanto principio fondamentale della materia autoapplicativo; b) in ogni caso applicabile nella Regione Campania per effetto del richiamo contenuto legge regionale n. 4 del 2009”. Nel ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla parte della norma che riguarda il conteggio dei mandati, ritiene che “In sintesi, la legge oggi censurata, ribadendo il divieto di terzo mandato, questa volta in maniera esplicita e specifica (sulla base del primo periodo della disposizione censurata), produce il solo effetto (sulla base del secondo periodo della disposizione) di far decorrere ex novo il computo dei mandati, privando di efficacia e sterilizzando quelli gia’ svolti, ad eccezione di quello in corso. In questo modo si genera un quadro elusivo in base al quale una nuova legiferazione regionale in materia, che e’ iniziativa in astratto di certo non preclusa ai Consigli regionali, avrebbe l’effetto di rendere irrilevante lo svolgimento di mandati gia’ effettuati dal singolo soggetto di volta in volta interessato. Per i motivi indicati, si ritiene che l’art. 1, comma 1 della legge impugnata sia illegittimo per violazione dell’art. 122 della Costituzione in relazione all’art. 2, lettera f), della legge n. 165 del 2004, nonche’ per contrasto con l’art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e con l’art. 51 (principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive) della Costituzione”.