AVELLINO- Nessuna condotta perturbatrice dell’affidamento se non esiste un segmento “concorrenziale”. Sono questi i motivi per cui nel novembre scorso i giudici della Sesta Sezione Penale, accogliendo il ricorso dell’avvocato Fabio Viglione (legale di Rds) e la memoria presentata dalla difesa di Filomena Smiraglia, il penalista Marco Campora, hanno confermato il no al sequestro di una somma di 226mila euro per gli affidamenti legati all’evento Eurochocolate, negati già dal Gip e successivamente dal Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, dopo il ricorso della Procura, che aveva successivamente impugnato anche davanti alla Suprema Corte. Il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari Giulio Argenio aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 226.400,00 euro nei confronti di Gianluca Festa (per cui il sequestro era stato reiterato) , Filomena Smiraglia , Gianluigi Marotta e Germana Simeone in quanto profitto dei reati di turbata liberta’ degli incanti e turbata liberta’ nella scelta del contraente. La richiesta di sequestro era stata rigettata, anche nei riguardi della società Radio Dimensione Suono. Il procedimento e’ quello nell’ambito dell’inchiesta “Dolce Vita” che ha come oggetto il duplice affidamento diretto, il cosidetto metodo “sottosoglia” di due appalti, compiuto con collusioni e mezzi fraudolenti, a soggetti solo apparentemente diversi: ciò sarebbe stato fatto per impedire l’indizione e la successiva gara. Il Riesame ha ritenuto insussistente il requisito del “fumus commissi delicti”; nella specie, si sarebbe proceduto con affidamento diretto senza procedura competitiva e, dunque, secondo i giudici, nessuna “gara”, nemmeno informale, sarebbe stata intentata dal Comune di Avellino per la selezione del contraente cui affidare il servizio: ciò non avrebbe reso configurabile il delitto di turbata liberta’ degli incanti. Per il Tribunale del Riesame non era configurabile neanche il delitto di turbata liberta’ nella scelta del contraente. Anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui il reato in esame presupporrebbe comunque una gara, cioè un segmento valutativo concorrenziale, sicchè il delitto non sarebbe configurabile neanche nel caso in cui il mancato espletamento della gara sia frutto della condotta perturbativa che consenta l’affidamento diretto. Una valutazione che e’ stata confermata dai giudici della Cassazione. Per la Procura di Avellino, che aveva presentato ricorso, era sussistente la fattispecie della turbata liberta’ nella scelta del contraente in tutti i casi in cui, come nel caso di specie, si sia in presenza di comportamenti volti ad evitare la possibilità di una libera concorrenza, facendo ricorso ad un frazionamento artificioso dell’importo al fine di permettere un affidamento diretto sotto soglia ed evitare la procedura selettiva. Per i giudici della Sesta Sezione Penale, dunque, il reato esiste, anche nella scelta del contraente, quando c’è un segmento concorrenziale, ovvero una fase legata ad una bando o una selezione: “Secondo l’opzione interpretativa in esame- si legge nella sentenza dei giudici della Suprema Corte- dunque, in presenza di una condotta perturbatrice, la trattativa privata ed il conseguente legittimo affidamento diretto delle opere, se non anticipata da un segmento procedimentale di valutazione concorsuale, non consente di ritenere configurabile il delitto previsto dall’art. 353-bis cod. pen. (Turbata liberta’ nella scelta del contraente)”. E nel caso specifico, hanno concluso che: “il ricorso rivela la sua strutturale infondatezza, che lambisce quasi la inammissibilità, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico ed essendosi limitato il Procuratore ricorrente ad affermazioni generiche del tutto avulse dal vero tema oggetto del processo e cioè se quell’affidamento diretto fosse stato preceduto da una “gara””. Aerre
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