Il prefetto Riflesso scrive ai sindaci: controllo del territorio spetta solo allo Stato

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AVELLINO- Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha scritto una circolare a tutti i sindaci della provincia per “perimetrare” l’attività degli Istituti di vigilanza privata. Dopo aver appreso che alcuni istituti di vigilanza privata sarebbero stati contattati da amministrazioni comunali per l’espletamento di servizi ausiliari di controllo del territorio e delle p e r s o n e. Il prefetto ha fatto riferimento ad una nota del 16 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno e nella circolare prefettizia n. 6885 del 6 febbraio 2020 in merito all’ l’impiego di istituti di vigilanza in attività di controllo del territorio) che la salvaguardia dell’insieme dei beni giuridici che va sotto l’endiadi “ordine e sicurezza pubblica” (mantenimento dell’ordine pubblico, tutela della incolumità dei cittadini, nonché della proprietà pubblica e privata) è monopolio esclusivo dello Stato. E si legge nella circolare : “Su queste premesse, risulta chiaro che i servizi espletabili dagli istituti di vigilanza e dalle guardie particolari giurate sono chiaramente identificati da precisi precetti di legge. In estrema sintesi, il quadro regolatorio consente ai predetti di espletare servizi per la salvaguardia e la custodia dei beni altrui (artt. 133 e 134 TULPS) e di svolgere prestazioni di sicurezza complementare e sussidiaria. Si tratta di un ampio ventaglio di attività che incontrano, tuttavia, precisi limiti, il primo dei quali è quello per cui è precluso agli istituti di vigilanza e alle guardie giurate l’esercizio di pubbliche funzioni (art. 256-bis, comma I, del R.D. n. 635/1940).

La ricaduta di questo principio è che il personale giurato riveste unicamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, sesto comma, TULPS) e che, anche quando esso è impiegato nell’ambito di dispositivi apprestati per la sicurezza delle grandi infrastrutture del
trasporto, non può compiere autonomamente operazioni che, implicando menomazioni o restrizioni della libertà personale altrui, possono essere effettuate solo da appartenenti alle Forze di polizia in.possesso delle qualifiche di ufficiale ed agente di P.S. e di P.G. (art. 2, comma 2, del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 e dall’art. 2, comma 3, del D.M. 15 settembre 2009, n. 154)”. Dopo avere richiamato tutta la normativa, la nota della Prefettura chiarisce definitivamente: “Alla luce di ciò, è evidente che non possano essere conferiti ad istituti di vigilanza privata compiti che, andando oltre il perimetro disegnato dalle cennate disposizioni, assumano i contorni di una vera e propria attività di controllo del territorio che, nella sua accezione tecnica e corretta, costituisce una modalità di estrinsecazione della funzione di prevenzione generale dei reati, demandata in via esclusiva all’Amministrazione della pubblica sicurezza e, per essa, sui territorio, alle Autorità provinciali di P.S. ed alle Forze di polizia. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui si controverta dell’affidamento di compiti di “controllo sulle persone” che, in realtà, possono essere espletati solo dagli ufficiali ed agenti di P.S. e di P.G. nei rigorosi casi stabiliti dalla legge e con le guarentigie rappresentate dal controllo della Magistratura. Si richiama pertanto il principio generale per il quale deve escludersi del tutto ogni margine di praticabilità di soluzioni preordinate ad appaltare agli istituti di vigilanza compiti di controllo del territorio e delle persone.

Tutto cio premesso risulta evidente che qualora l’impresa della vigilanza privata abbia stipulato un rapporto contrattuale che preveda l’erogazione di servizi di “controllo del territorio e di controllo delle persone”, “, esorbitando l’alveo tracciato dagli art. 133 e 134 TULPS e dalle altre normative sopra elencate, svolge guanto meno un’attività di vigilanza non autorizzata. Conseguentemente e salvo che non ricorrano gli estremi di diverse forme di illecito, da un punto di vista della condotta materiale, la prestazione di tali servizi costituisce violazione dell’art. 134 TULPS, sanzionata a titolo di contravvenzione a mente del successivo art. 140. In conclusione, gli istituti di vigilanza non potranno mai effettuare azioni indipendenti di controllo del territorio o delle persone. Pertanto, se una amministrazione locale decide di appaltare un servizio ausiliario di polizia locale ad un istituto di vigilanza privata, quest’ultimo- trattandosi di attività che esorbitano dall’ambito previsto dalla legge – potrà essere sanzionato”.