AVELLINO- Dopo il deposito delle motivazioni della doppia sentenza dei giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione che il 18 settembre avevano scarcerato l’ ex sindaco Gianluca Festa, sull’inchiesta Dolce Vita si sono spenti i riflettori, anche in attesa di comprendere quali saranno le determinazioni della Procura, quasi sicuramente pronta a firmare gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari (essendo sfumata come e’ noto la possibilita’ di un giudizio immediato), atto prodromico alla eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Nei prossimi giorni però ci saranno due nuove “prove” per l’ inchiesta coordinata dal Procuratore Domenico Airoma e dal pm Fabio Massimo Del Mauro e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dai militari dell’ Aliquota di Pg della Guardia di Finanza presso la Procura. La prima proprio domani mattina, perche’ finirà di nuovo al vaglio dei magistrati della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, il ricorso con cui la Procura di Avellino ha impugnato il rigetto del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, deciso lo scorso ventuno giugno, dell’impugnazione presentata dalla Procura contro il no del Gip al sequestro nei confronti di Rds. I giudici del Tribunale della Libertà avevano confermato la decisione assunta già nella misura di aprile dal Gip Giulio Argenio, che aveva rigettato le richieste del pm sul capo 4 della provvisoria contestazione, ovvero la presunta turbativa per la sponsorizzazione delle manifestazioni dell’ente e sul sequestro ad Rds, accogliendo anche le ragioni espresse dal legale della stessa Rds, l’avvocato Fabio Viglione del foro di Roma. Aveva infatti scritto il Gip Argenio, in merito al no alla richiesta della Procura:
l’accordo collusivo e fraudolento tra …., ha certamente condizionato il procedimento amministrativo sotteso all’espressione della volontà negoziale della Pubblica Amministrazione consentendo al Comune di affidare direttamente alle società riconducibili alla citata emittente radiofonica un servizio il cui importo avrebbe imposto il ricorso alla procedura negoziata. Tale collusione, tuttavia, non si è inserita in un segmento valutativo concorrenziale, atteso che dalle citate delibere a contrarre si evince che la scelta del contraente non era rimessa alla comparazione con altri operatori economici”. La conclusione era stata dunque che “Ne’ vale affermare che “la condotta perturbatrice ha quindi riguardato un procedimento amministrativo che sarebbe dovuto essere competitivo, volgendo sul piano finalistico ad inquinare il contenuto degli atti funzionalmente tipici, cioè esplicativi del modo con cui si è proceduto a selezionare i “concorrenti”atteso che, come sopra evidenziato, la condotta rilevante ai sensi dell’articolo 353 bis del Codice Penale, è solo quella che si inserisce in un segmento di tipo comparativo e non quella posta a monte e finalizzata a condizionare il carattere competitivo o meno della procedura di individuazione del contraente privato. Per le medesime ragioni non può configurarsi a carico della società Radio Dimensione Suono Spa l’illecito amministrativo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo numero 231/2001 andranno pertanto rigettate richieste di applicazione è Radio Dimensione Suono Spa la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.
APPELLO AL RIESAME PER INTERDITTIVA IMPRESA
La seconda prova per l’inchiesta Dolce Vita riguarda una delle misure interdittive applicate lo scorso 10 luglio nell’ordinanza bis all’ex sindaco e ad alcuni imprenditori per presunti fatti corruttivi, sarà celebrata il prossimo 25 novembre davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, i magistrati dell’ Ottava Sezione Collegio F. Si tratta di un “appello” al Riesame presentato dalla difesa di uno degli imprenditori raggiunto dalla misura interdittiva e indagato in concorso in uno degli episodi contestati in concorso con l’ ex sindaco Festa di corruzione per l’esercizio della funzione. Come e’ noto per la vicenda analoga i difensori dell’ ex sindaco Gianluca Festa, gli avvocati Luigi Petrillo e Dario Vannetiello, non avevano potuto impugnare nel merito, avendo scelto il ricorso per “saltum” e quindi solo sotto un profilo di legittimità la misura cautelare emessa a luglio (annulla per difetto di esigenze cautelari). Per gli imprenditori e’ ancora in piedi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione applicato dal Gip del Tribunale di Avellino.
Aerre