Dolce Vita, in Cassazione la partita più importante per l’ex sindaco Gianluca Festa

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AVELLINO- Una delle partite piu’ importanti dell’inchiesta “Dolce Vita” si gioca a duecentoquarantotto chilometri di distanza da Avellino, più precisamente nell’aula della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione. Sara’ in quella sede che i due ricorsi riuniti della difesa dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, rappresentata dai penalisti Luigi Petrilllo e Dario Vannetiello (nominato in questo caso per la Cassazione, dove ormai da anni esercita esclusivamente) dovranno reggere alla prova di legittimità davanti agli “ermellini”. Non c’è infatti solo l’impugnazione proposta contro l’ordinanza dei magistrati del Tribunale del Riesame (i giudici dell’Ottava Sezione del Tribunale della Libertà di Napoli) per la prima misura cautelare nei confronti dell’ex sindaco di Avellino (quella notificata il 18 aprile scorso) ma anche il ricorso “per saltum” proposto dalla difesa di Festa contro la misura cautelare bis eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dai militari dell’aliquota di Pg delle Fiamme Gialle presso la Procura di Avellino lo scorso 10 luglio. Quali siano i motivi proposti dalla difesa di Festa, ovvero il ricorso presentato dal penalista Petrillo e i nuovi motivi proposti dal penalista Dario Vannetiello non sono noti. Come non è nota la valutazione che ha già proposto, rassegnando, come avviene spesso in questi casi le proprie conclusioni, la Procura Generale. Allo stato attuale le uniche cose certe proprio sulle eccezioni di utilizzabilita’ già proposte dalla difesa di Festa sono le conclusioni dei giudici del Tribunale del Riesame. Cosa avevano scritto i giudici del Tribunale della Libertà e quali erano le eccezioni? Ecco le due relative al primo decreto che autorizzava le intercettazioni telefoniche ed ambientali, datato 4 settembre 2023 e al secondo invece datato 31 ottobre 2023, che aveva autorizzato il “captatore informatico”, il famigerato “trojan”. Emesse da due Gip diversi. Il secondo è il Gip che ha firmato anche le due misure cautelari, il giudice Giulio Argenio. Scrivono i magistrati del Riesame di Napoli: “Venendo alla seconda eccezione difensiva, relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni
per violazione dell’art. 267 c.p.p., la stessa non risulta condivisibile alla luce dell’ adeguata motivazione del decreto del GIP’ del 4.9.2023. Invero, il giudice oltre a rappresentare, in un provvedimento di ben 18 pagine, le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della richiesta del P.M., faceva rinvio recettizio alla informativa dei CC di Avellino del 31.8.2023, nella quale sono ulteriormente rinvenibili elementi indiziari relativamente ai reati ipotizzati (corruzione, turbativa d’asta e falso accertati ad agosto 2023) che. “A parere del Collegio, consentono di ritenere integrato il presupposto richiesto dall’art. 267 c.p.p. L’informativa è contenuta in forma solo parzialmente omissata nel fascicolo informatizzato tiap al file n. 469712, e dà conto degli esiti investigativi che hanno fatto seguito alle dichiarazioni rese ai CC il 6.5.2023 da…., funzionario presso il Comune di Avellino, in merito a particolari situazioni verificatesi nell’ambito di gare di appalto in cui la stessa rivestiva il ruolo di RUP. Le criticità rappresentate dal funzionario in riferimento alla composizione delle commissioni esaminatrici, al ricorso di soggetti esterni privi di competenze specifiche, alla ricorrente presenza di taluni funzionari, alla attribuzione di
compensi eccedenti rispetto alle previsioni normative, portavano dapprima all’accertamento dei rapporti tra soggetti citati, mediante l’acquisizione di tabulati telefonici e servizi di ocp quindi all’acquisizione di documentazione, sfociando poi in un’ampia attività investigativa cui risultati erano compendiati nella informativa del 31.8.2023, che alle pagine 24 ss e 27 ss
riporta elementi investigativi idonei a supportare il giudizio di gravità indiziaria per i reati di turbativa d’asta e corruzione necessario a consentire le autorizzazioni ad attività di captazione. Corretto risulta dunque il ricorso al mezzo intercettivo ed anche la individuazione dei soggetti oggetto di captazione, tutti coinvolti nelle vicende in corso di accertamento”. Passiamo alla seconda questione (terza eccezione presentata dalla difesa al Riesame) quella posta sull’utilizzo del trojan. “Venendo alla terza eccezione di inutilizzabilità delle captazioni, riguardante l’uso del captatore informatico, va rilevato che la motivazione resa dal GIP con decreto del 30.10.2023 soddisfa le condizioni richieste dalla normativa, fornendo adeguata spiegazione alla necessità di ricorrere alla strumento di indagine richiesto dal P.M., in riferimento ad investigazioni relative a reati per quali risulta espressamente consentito. Va inoltre evidenziato che nessuna delle captazioni realizzate nel presente processo riguarda luoghi di privata dimora, per cui le contestazioni difensive in merito alla assenza di una motivazione rafforzata in tal senso non hanno pregio. E sufficiente in proposito ricordare la giurisprudenza di legittimità per cui non sono luoghi di privata dimora né i pubblici uffici (Cass. Sez. 1, n. 24161\10), né l’abitacolo della autovettura (Cass. Sez. 2, n. 23819\19)”. Ultima questione affrontata dal Riesame riguardava i “provvedimenti di proroga delle intercettazioni, disposti in carenza della richiesta del P.M. Non è così. Le proroghe sono disposte dal GIP sempre a fronte di richiesta del P.M. Tra queste, vi è la ichiesta del 16.11.2023 che riporta un evidente refuso, laddove si fa riferimento nella intestazione dell’atto alla intercettazione ‘attiva’, a quella “passiva`. Appare e poi nel dispositivo chiaro, anche alla luce dei decreti diproroga precedenti e successivi, che la proroga e richiesta in riferimento all’attività intercettiva così come in origineautorizzata,.permanendone i presupposti. Ed infatti, in tale forma omicomprensiva il GIP la dispone nei provvedimenti di proroga”. Ci potrebbe essere per la seconda ordinanza anche una questione di legittimità sul difetto di motivazione delle esigenze cautelari. Su questo, trattandosi ovviamente di un ricorso per “saltum”, non esiste una valutazione del Tribunale del Riesame. Così, mentre in Procura sono attesi i tre imprenditori coinvolti nel presunto reato ipotizzato di corruzione nell’esercizio delle funzioni, a Roma si discuterà di un passaggio significativo dell’ inchiesta che dall’ undici gennaio scorso vede Palazzo di Citta’ interessato dagli accertamenti della Procura guidata da Domenico Airoma.