AVELLINO- La Procura di Avellino vuole che anche le accuse di turbativa d’asta e turbativa per la scelta del contraente per lo spacchettamento dei costi per la promozione di Eurochocolate deciso secondo gli inquirenti dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa e dall’ex dirigente Filomena Smiraglia si aggiungano al quadro accusatorio per cui sono state emesse le misure cautelari e quelle interdittive nell’ambito dell’inchiesta denominata “Dolce Vita”. Per questo motivo i pm Vincenzo Russo e Vincenzo Toscano, coordinati dal Procuratore Domenico Airoma, hanno impugnato la parte dell’ordinanza eseguita ad aprile e firmata dal Gip Giulio Argenio, relativa all’affidamento diretto e spacchettato in due parti per un importo di 226mila euro alla Advertising Srl e ad Rds per cui la valutazione dello stesso Gip non era stata concorde con la Procura in merito alla presunta turbativa d’asta. Il ricorso dei magistrati della Procura di Avellino sara’ discusso domani davanti ai magistrati dell’Ottava Sezione Penale del Tribunale del Riesame di Napoli. Si tratta di una valutazione che nel caso venisse accolta dal Riesame aggraverebbe il quadro delle contestazioni a carico dell’ex sindaco Festa. Per cui domani mattina sarà discussa dalle parti l’impugnazione proposta dalla Procura di Avellino.
IL RIGETTO DELLE MISURE CAUTELARI
E REALI DEL GIP ARGENIO
Nella misura cautelare firmata dal Gip Giulio Argenio ed impugnata dalla Procura, era stata esclusa al capo 4 della incolpazione provvisoria la sussistenza della gravità indiziaria per la turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente e respinte sia le richieste di misure personali che reali, ovvero i sequestri: “Venendo alla qualificazione giuridica dei fatti deve escludersi, a parere di Questo Giudice- ha scritto il Gip nella misura cautelare- la configurabilità del reato di cui all’articolo 353 o 353 bis Codice Penale (turbata liberta’ degli incanti e turbativa nella scelta del contraente). Invero la più recente concettualizzazione delle giurisprudenza di legittimità, chiamata ad esaminare le questioni relative alla possibilità di configurare i reati di cui all’articolo 353 bis Codice Penale nei casi in cui l’affidamento diretto sia utilizzato in maniera distorta per eludere l’indizione della gara, ha chiarito che la condotta perturbatrice non finalizzata ad inquinare il contenuto del bando o di un atto ad esso equipollente, ma volta ad impedire la gara attraverso l’affidamento illegittimo diretto dei lavori, e’ esterna rispetto al perimetro testuale della norma. Viceversa, una differente interpretazione della disposizione incriminatrice, che faccia leva su considerazioni di natura teleologica per ricomprendere tra gli atti equipollenti al bando di gara “ogni atto che- così come recita la rubrica della norma-abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, dunque anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto dellla illecita turbativa, non preveda l’ espletamento di alcuna gara, bensi’ affidamento diretto ad un determinato soggetto economico” tutta questa valutazione del Gip citando testualmente una sentenza del 16 febbraio 2017 della sesta sezione della Cassazione, e aggiungendo che “produrrebbe una tensione con il principio di legalità perché finirebbe per introdurre un nuovo e diverso elemento di struttura ( l’inquinamento del procedimento teso a stabilire le modalità dell’affidamento e ad escludere la gara rispetto all’ inquinamento volto a condizionare la gara) che la lettura della norma incriminatrice obiettivamente non prevede. Di qui il principio in forza del quale: “in caso di affidamento diretto il delitto previsto dall’articolo 353 bis è configurabile quando la trattativa privata al di là del nomen juris, prevede, nell’ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente una gara, sia pure informale, cioe’ un segmento operativo concorrenziale; B Non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione a mezzi di trattativa privata in cui il procedimento e’ svincolato da ogni schema concorsuale; C non è configurabile quando la decisione di procedere all’affidamento diretto e’ essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara. Ne consegue che nella fattispecie in esame l’accordo collusivo e fraudolento intercorso tra il Festa la Simeone, ha certamente condizionato il procedimento amministrativo sotteso all’espressione della volontà negoziale della Pubblica Amministrazione consentendo al Comune di affidare direttamente alle società riconducibili alla citata emittente radiofonica un servizio il cui importo avrebbe imposto il ricorso alla procedura negoziata. Tale collusione, tuttavia, non si è inserita in un segmento valutativo concorrenziale, atteso che dalle citate delibere a contrarre si evince che la scelta del contraente non era rimessa alla comparazione con altri operatori economici”. La conclusione era stata dunque che “Ne’ vale affermare che “la condotta perturbatrice ha quindi riguardato un procedimento amministrativo che sarebbe dovuto essere competitivo, volgendo sul piano finalistico ad inquinare il contenuto degli atti funzionalmente tipici, cioè esplicativi del modo con cui si è proceduto a selezionare i “concorrenti”atteso che, come sopra evidenziato, la condotta rilevante ai sensi dell’articolo 353 bis del Codice Penale, è solo quella che si inserisce in un segmento di tipo comparativo e non quella posta a monte e finalizzata a condizionare il carattere competitivo o meno della procedura di individuazione del contraente privato. Per le medesime ragioni non può configurarsi a carico della società Radio Dimensione Suono Spa l’illecito amministrativo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo numero 231/2001 andranno pertanto rigettate richieste di applicazione è Radio Dimensione Suono Spa la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.
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