Carte false per mantenere il gratuito patrocinio: assolta

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AVELLINO- Assolta “perche’ il fatto non sussiste” dall’accusa di aver dichiarato il falso al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al gratuito patrocinio, formulando l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste per il beneficio.

Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti di una trentaseienne, difesa dall’avvocato Raffaele Petrillo, che era finita sotto processo perché nel gennaio 2017 avrebbe dichiarato che la sua situazione finanziaria e quella del nucleo familiare non era cambiata rispetto alla dichiarazione del 2016 (riferita al 2015).

In buona sostanza sarebbe emerso però che nell’anno 2016 avrebbe invece percepito una somma intorno ai ventimila euro. Le motivazioni della sentenza non sono ancora note, verosimilmente e’ stata però accolta la tesi della difesa, suffragata anche dell’escussione in aula di un esponente della pg (la Guardia di Finanza) per cui non solo il giudizio civile per cui vi era domanda di gratuito patrocinio era stato definito nel 2016, ma che alla data del gennaio 2017 non poteva conoscere ancora la sua situazione reddituale e quindi dichiarare il falso.

La difesa ha prodotto infatti una sentenza emessa il 4 luglio 2017 dalla IV Sezione della Corte di Cassazione, per cui “va presentata l’ultima dichiarazione dei redditi obbligatoria al momento del deposito dell’istanza. In parole povere: “in tema di ammissione al gratuito patrocinio per l’indicazione del reddito annuo occorre presentare l’ultima dichiarazione reddituale per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione. Cosa che l’imputata non avrebbe dunque violato, visto che per conoscere la sua situazione reddituale avrebbe dovuto conoscere a gennaio del 2017 atti relativi al suo reddito che invece nella fascia temporale indicata, ovvero quella del 2016 non aveva assolutamente redditi dissimili da quanto definito con il reddito del 2015. Per cui ora dovranno attendersi le motivazioni per comprendere se tutte le ragioni addotte dalla difesa sono state accolte dal Tribunale di Avellino.