Pizzo per il Clan Graziano, i giudici: richiesta di “messa a posto” e’ mafiosa

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QUINDICI- I magistrati della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno depositato le motivazioni per cui lo scorso ventotto settembre hanno confermato le condanne per Fiore Graziano e Antonio Mazzocchi, difesi dai penalisti Raffaele Bizzarro e Sabato Graziano e hanno disposto l’annullamento con rinvio ad una nuova Sezione della Corte di Appello di Napoli per Salvatore Graziano, difeso dal penalista Raffaele Bizzarro. L’inchiesta della Dda di Napoli e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino aveva fatto luce su due episodi di estorsione ed una tentata, consumati tra agosto del 2018 e febbraio del 2019. Quello per un presunto importo di 70mila euro, ai danni dell’impresa “Scalzone costruzioni”, che si aggiudicò i lavori di completamento della rete fognaria di Domicella (un appalto da quasi cinque milioni di euro), alla ditta furono incendiati due bobcat nel febbraio 2019 nei pressi di un ristorante di Domicella dove erano parcheggiati. L’episodio di tentata estorsione, per centomila euro, ai danni della societa’ che gestisce l’impianto crematorio di Domicella. Minacce anche via telefono all’imprenditore e ad alcuni operai, giunte alla punta massima con le fucilate, una decina di colpi esplosi con un calibro 12 contro l’impianto nell’agosto del 2018 mentre gli operai erano ancora intenti al lavoro. Si attende ora che venga fissata una nuova udienza davanti alla Corte di Appello di Napoli per Graziano Salvatore.

LE MOTIVAZIONI
Per i giudici della Cassazione il compendio nei confronti di Graziano Fiore ” è costituito da una serie di elementi probatori del tutto univoci; in particolare a pagina 7 della sentenza viene segnalato come la minaccia agli operai della ditta Vintino aveva ad oggetto proprio la consegna di un’ingente somma di denaro a Graziano Fiore e come ad essa sia seguito un inequivocabile messaggio telefonico rivolto proprio alla persona offesa ed altri contatti tra i soggetti coinvolti significativi della riferibilità al clan del ricorrente dell’operazione illecita. Alla successiva pagina 8 vengono poi individuate ed elencate le ulteriori emergenze scaturite dalle conversazioni intercettate mentre, con le osservazioni svolte a pagina 9, la corte di appello espone gli elementi sulla base dei quali ritenere il riferimento proprio al Graziano anche dell’estorsione Scalzone stante il contatto che il coimputato …aveva ottenuto con il capo cantiere Cirillo. Correttamente poi la sentenza impugnata esclude ogni fondatezza alle doglianze in punto riconoscimento dell’aggravante mafiosa alla luce delle modalità delle azioni e del chiaro riferimento alla c.d. ” messa a posto” nelle richieste effettuate all’indirizzo delle vittime”. Stesso discorso anche per Antonio Mazzocchi, egualmente confermata la condanna inflitta nei primi due gradi di giudizio: “avendo i giudici di merito esplicitato il chiaro riferimento al controllo del territorio da parte di organizzazioni malavitose che si accompagnavano alle richieste ed agli attentati. Ugualmente manifestamente infondati ed inammissibili appaiono tutte le doglianze in punto determinazione della pena, riconoscimento della recidiva, esclusione delle attenuanti generiche che la corte di appello motiva con specifici argomenti riferiti alla posizione di ciascun imputato ed al curriculum criminale degli stessi”. Diversa invece la posizione di Graziano Salvatore, il cinquantaduenne scarcerato per la decorrenza dei termini di fase dai magistrati della Corte di Appello di Napoli proprio a seguito della decisione della Cassazione di annullare con rinvio la sentenza di Appello. Per lui è stato ritenuto fondato il ricorso presentato dal penalista Raffaele Bizzarro, infatti hanno sottolineato i magistrati: “. Manca pertanto, dalla ricostruzione conforme dei giudici di merito, l’individuazione di una condotta del predetto ricorrente tale da poterla fare qualificare come contributo concreto, materiale o morale, alla realizzazione dell’estorsione non potendosi tale dato ricavarsi dalla comunicazione di un appuntamento con un esponente della ditta della vittima cui non seguiva però alcuna adesione da parte del Graziano Salvatore. Sarà pertanto cura del giudice di rinvio ricercare, nel coacervo del materiale probatorio, ulteriori elementi, ove sussistenti, dai quali risulti che il Graziano Salvatore ebbe effettivamente a partecipare alla programmazione dell’estorsione di cui al capo n.3 nella fase ideativa ovvero a fornire altro contributo concreto alla fase esecutiva della stessa, eventualmente fornendo una differente e più precisa ricostruzione dei fatti”.