Scuola, anticipazione ordinanza: fino al 7 dicembre didattica a distanza dalla seconda classe della scuola primaria

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A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, si anticipano le decisioni che saranno contenute nell’Ordinanza che sarà pubblicata oggi.

Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, l’Unità di Crisi regionale, ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, fino al 7 dicembre 2020.

È stata quindi confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, nonché per gli alunni di eventuali pluriclassi collegate alla prima.

ORDINANZA n. 93del 28novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica edell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale.-Approvazione nuove Linee guida in materia di trasportopubblico locale, di linea e non di linea–Sospensioneelezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA).VISTOl’art. 32 della Costituzione;VISTOlo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti daagenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;VISTOil decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertitoin Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita’ di modularnel’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”;

VISTO il decreto-legge16 maggio 2020, n.33,convertito dalla legge14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art.1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza delCapo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, laRegione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche Giunta Regionale della Campania Il Presidentesituazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”; VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli)del citato decreto-legge n.33del2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delleordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casiin cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni eil pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. 2 bis.I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti alloStato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitoranocon cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinquegiorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, Giunta Regionale della Campania Il Presidenteai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misurerestrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;VISTOil Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decretolegge n.33 del 2020, ove si disponeche “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata,in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;VISTOil Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;b) al comma 2, dopola lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalleabitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive,rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto deicriteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;Giunta Regionale della Campania Il PresidenteVISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all’art.3 (Ulteriori misuredi contenimento del contagio sualcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)secondo cui“(omissis)1…con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delleRegioni interessate, sulla basedel monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”,condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico suidati monitorati, sono individuate leRegioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. (omissis).4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: (omissis)..f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenzaqualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quantoprevisto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;.. (omissis)5. Le misure previste dagli altri articolidel presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale dellaCampania le precitate disposizioni di cui all’art.3 del medesimo DPCM, tra le quali il divieto di spostamento verso Comuni diversi da quelli di appartenenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, o casi di necessità o motivi di salute; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, cheha differito l’efficacia dell’Ordinanza del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;VISTA l’Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, conla quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1.con decorrenza dal 16 novembree fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di Giunta Regionale della Campania Il Presidentetamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché aglialunni e relativi familiari conviventi; 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelledelle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti -con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno-di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening,attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente -ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.-aglialunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenzaa far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio; 1.3. con decorrenza immediata restano comunqueconsentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on linecon gli alunni della classe che sono in didattica a distanza(omissis)”;VISTA l’Ordinanza n.92del 23 novembre 2020, con la quale è stato disposto che “1.1.con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamentodei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza; 1.2. per quanto nonprevisto dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E’ dato altresì mandato all’Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondodella scuola, con modalità tali daconsentirne la capillarità sul territorio”;RILEVATO-che l’Unità di crisi regionale, all’esito di apposita riunione svoltasi in data odierna, hacomunicato che “sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, si ritiene necessario prorogare l’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate,nonchéper le attività di laboratorio, mfino al 7 dicembre 2020. Si ritienealtresì che possa essere confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunnidei servizi educativi e della scuola dell’infanzia e della prima classedella scuola primaria, precisando a tale riguardo, secondo quanto richiesto dall’ANCI, che il regime relativo alla prima classe si estende anche agli Giunta Regionale della Campania Il Presidentealunni di eventuali pluriclassi comprendenti la primaclasse. (omissis). Inoltre, l’Unità di Crisi ha approvato l’aggiornamento delle allegate “Linee guida –Misure di sicurezza precauzionali regionali per il Trasporto Pubblico Locale” (già oggetto dell’Ordinanza n. 41 del 01 maggio 2020), al fine di:adeguare le Linee Guida TPL a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020 e relativi allegati.eliminarel’obbligatorietà da parte delle aziende di fornire al proprio personale i guanti.semplificare il processo di presentazione dell’autocertificazione per i dipendenti delle aziende di TPL; a tal fine, è stato demandato alle singole aziende di adottare idonee procedure interne atte a contrastare la diffusione del COVID-19 (segnalazione caso di isolamento, segnalazione caso di quarantena, modalità di rientro in azienda ecc.).prevedere, per la vendita dei titoli di viaggio a bordo, ove non sia possibile quellatelematica (online), che il Datore di Lavoro coinvolga le RLS/RLST al fine di adottare le opportune procedure di regolamentazione dell’attività e, comunque, nel pieno rispetto delle misure precauzionali previste.inserire il paragrafo sul Settore Funiviario (nella precedente versione era assente);rivisitare, con modifiche non sostanziali, il paragrafo 11 (sorveglianza sanitaria/visita medica).raccomandare ai cittadini di rivolgersi anche alle ASL territoriali competenti”; -cheil verbaledel 27 novembre 2020della Cabina di regia presso il Ministero della Salute, pur attestando una scenario di tipo 1, individua anche per la Campania un rischio“alto”e riporta che “si raccomanda che,in base all’impatto sui servizi sanitari e territoriali,una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni/PA eviti di rilassare troppo precocemente le misure stesse. In caso contrario, questo potrebbetradursi in una inversione della tendenza documentata oggied una ripresa del contagioin un contesto di incidenza ancora molto elevata”; -cheè stato segnalata la convocazione, per la data del 29 novembre p.v., delle elezioni in presenza per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Velia,avente oltre diecimila iscritti, il cui svolgimento comporterebbe spostamenti in entrata e in uscita dai territori dei 37 Comuni coinvolti, in contrasto con la ratio e le finalità della richiamata disposizione di cui all’art.2, comma 4lett. b) del DPCM,che vieta gli spostamenti tra Comuni diversi, applicabile anche –e a maggior ragione-nelleregioni collocate nella cd. “zona rossa”, con conseguentiricadute potenzialmente pregiudizievoli sul piano epidemiologico; RITENUTOche, al fine di prevenire un aggravamento della situazioneepidemiologicae l’inversione della tendenza al miglioramento rilevata nelle ultime due settimane occorreprovvedere in conformità a quanto proposto dall’Unitàdi crisi regionale; VISTAla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materiadi igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo Giunta Regionale della Campania Il Presidenteterritorio comprendente più comuni e al territorio comunale’’;VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattereesclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti asuperare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza oassistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione dicentri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTA la legge n.689/1981ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

emana la seguente ORDINANZA1.Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1.con decorrenza dal 30novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dallaprima, quelledellaprimaclassedella scuola secondaria di primo grado nonchéquelle concernenti i laboratori.

E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti -con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno-di continuare gliscreening,attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, aglialunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenzaa far data dal 9 dicembre 2020; 1.2.con decorrenza immediata restano comunqueconsentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on linecon gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 1.3.con decorrenza immediata, restanoaltresì consentite le attivitàin presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 Giunta Regionale della Campania Il Presidenteanni)e della prima classedella scuola primaria, nonchédelle pluriclassi dellascuola primaria che comprendano la prima.E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamentodei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza; 1.4.èdato mandato all’Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali daconsentirne la capillarità sul territorio; 1.5.sono approvate le nuove Linee Guida-Misure precauzionali relativealle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate sub 1 al presente provvedimento; 1.6.sono sospese fino al 6dicembre 2020, salvo ulteriore differimento in ragione dell’evoluzione del contestoepidemiologico, le operazioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati indette dal Consorzio Velia (SA), in presenza, per il giorno 29 novembre 2020.2.Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.3.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituiscareatodiverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizioo dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo delcomma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso direiterataviolazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.4.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito conmodificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le Giunta Regionale della Campania Il Presidenteviolazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.5.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, al Consorzio di Bonifica Veliaed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.Avverso la presenteOrdinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.