Il Tar Campania ha annullato “per difetto di istruttoria e motivazione” la sospensione dell’attività per quindici giorni disposta dal Comune di Avellino nei confronti del titolare di una sala giochi del luogo.
È stato dunque accolto il ricorso contro il provvedimento comunale e i verbali della Questura con cui era stata accertata la ripetuta violazione dei limiti orari previsti dall’ordinanza sindacale sui giochi (l’attività è consentita dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 22).
Nella sentenza, riferisce Agipronews, i giudici confermano che rientra nelle facoltà del Comune sanzionare con la sospensione della licenza chi non rispetta le regole: le ripetute violazioni dei limiti orari contestati al titolare della sala non hanno a che fare con “questioni attinenti all’ordine o alla sicurezza pubblica (di competenza della Questura, ndr), bensì a quegli altri interessi pubblici generali tutelati dall’autorità comunale mediante il rilascio dell’autorizzazione”.
Il punto dolente, secondo il Tar, è però la durata della sanzione, in questo caso di 15 giorni. Una periodo che eccede “il limite di sette giorni espressamente previsto dall’ordinanza comunale, cosicché, in assenza di una motivazione congruamente fondata su altre ulteriori circostanze, non può non concludersi per la sua illegittimità”.
Le valutazioni compiute dalla Questura nei verbali che hanno portato al provvedimento di sospensione, in effetti, “si fondano esclusivamente sulla violazione delle disposizioni dell’ordinanza sindacale”, mentre le violazioni di altro tipo commesse dal ricorrente si riferiscono “a episodi verificatesi in altri comuni e nella vigenza di un diverso quadro normativo”, e non possono essere utilizzate per “l’applicazione di una sanzione amministrativa superiore a quella prevista dalla violata ordinanza sindacale per l’inosservanza dell’orario di apertura delle sale gioco”.