Grassi (M5S): “Non sono un nemico delle agenzie di viaggi”

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“All’indomani dell’approvazione in commissione speciale del parere sul decreto di attuazione della direttiva europea in materia di pacchetti turistici, io sarei diventato “un nemico delle agenzie di viaggi”. Il senatore del Movimento Cinque Stelle Ugo Grassi precisa che “il nodo della questione sarebbe la previsione della responsabilità dell’agenzia di viaggi per i difetti di conformità dei pacchetti turistici pur quando confezionati dal tour operator. Precisiamo, innanzitutto, che questa proposta è formulata come raccomandazione e non come condizione del parere. Il che vuol dire che il governo può ignorarla senza alcuna conseguenza politica. Ma chiediamoci: la notizia è vera? No. Non solo non è vera, ma il quadro complessivo delle modifiche proposte racconta una storia ben diversa”.

Quando ho iniziato l’esame del decreto ho rivenuto, da subito, alcuni errori tecnici, da imputare ad errori della direttiva. Ad esempio in tema di responsabilità si prevedeva il cumulo tra domanda di risoluzione e domanda di riduzione del prezzo! Se il contratto è interamente risolto non c’è più un “prezzo” da ridurre! Simili errori e altri più gravi avrebbero dato vita ad un testo normativo di complicata applicazione, con conseguente maggiore litigiosità e maggiori costi per tutti i professionisti.

Consideriamo che il viaggiatore stipula con l’agenzia e con il tour operator DUE diversi contratti. Il primo è un mandato, in virtù del quale l’agenzia stipula il vero e proprio contratto di organizzazione dei servizi turistici con il T.O. Nel momento in cui la legge fa riferimento sì “ai rispettivi obblighi” ma rispetto al solo contratto avente per oggetto i servizi (cioè quello stipulato col tour operator), si apre la strada ad un’interpretazione che attribuisca all’agenzia una responsabilità per i danni da vacanza rovinata in caso di inadempimento e difetto di conformità. Voglio rimarcare che l’intervento del M5S, che ha posto quale condizione del parere una sostanziale modifica al testo, impedisce che l’agenzia possa rispondere dei danni anzidetti per i casi di inadempimento attribuibili al tour operator.

Ciò che i giornali hanno riportato è quindi non solo falso, ma ribalta la verità! Le proposte mie e del M5S hanno tenuto in gran conto le esigenze delle agenzie, le quali non devono essere esposte ad un rischio economico difficilmente valutabile, considerata le molteplici variabili che i giudici considerano nella stima del danno. Senza considerare che esso appare poi difficile da trasferire (tramite domanda giudiziale dell’agenzia verso il T.O.) interamente a carico del T.O. per alcune regioni tecnico giuridiche che qui per brevità ometto.

Vediamo ora la discussa norma sulla “responsabilità solidale”. La disposizione NON impone il pagamento di alcun danno! Stabilisce solo che se il viaggiatore arriva alla risoluzione o alla riduzione del prezzo (e ciò accade se il T.O è stato inadempiente due volte: la prima nel non offrire i servizi pattuiti, la seconda nel non ottemperare all’obbligo di rimediare!), per la sola restituzione del prezzo l’agenzia è obbligata in solido e in via subordinata. E’ poi testualmente fatto salvo il diritto di regresso. Le conseguenze economiche per le agenzie? Prossime allo ZERO. In caso di difetto di conformità è prassi citare in giudizio (anche allo stato della normativa attuale) agenzia ed organizzatore. Dunque i costi processuali sono in questi casi inevitabili.  Nel processo il legale dell’agenzia chiederà che in caso di pagamento  (volontario o forzoso) del solo corrispettivo da parte dell’agenzia, l’organizzatore sia condannato al rimborso. In concreto, nondimeno, le possibilità che si agisca in sede esecutiva verso l’agenzia sono molto basse, se non nulle, giacché  in caso di vittoria il viaggiatore ha verso l’organizzatore una pretesa più ampia, in quanto comprensiva del recupero del corrispettivo e di tutte le voci di danno. Quindi agire verso l’agenzia sarà poco efficiente.
In sintesi: se il difetto di conformità sarà imputabile al T.O., l’agenzia non avrà alcun reale pregiudizio economico.

Perché dunque introdurre una simile norma? Per affermare il principio che l’agenzia, venduto il pacchetto, non può disinteressarsi alle sorti dello stesso. Era necessaria una norma che richiamasse l’attenzione delle agenzie sulla qualità del prodotto offerto, e ciò senza che si debba fare una valutazione di rimproverabilità della scelta. Tale posizione di garanzia è presente in tutti i contratti che prevedono l’erogazione di beni o servizi. Il principio è semplice: colui che fornisce beni o servizi risponde oggettivamente delle sue scelte, almeno nei limiti di quanto ha ricevuto. Queste regole hanno, da sempre, avuto il merito di sollecitare il livello di professionalità degli operatori coinvolti. La norma non deve far paura a quelle agenzie che già offrono al viaggiatore, quale valore aggiunto, le proprie valutazioni in ordine alle proposte contrattuali.
La concorrenza delle OTA è temibile: le agenzie fisiche, se vogliono vincere la sfida, devono far leva sul rapporto personale col cliente, rapporto costruito sulla fiducia e sulla attenta selezione delle offerte. Le agenzie, invece, che attratte da un piccolo ma facile guadagno, offriranno pacchetti di dubbia qualità (e ad alto rischio di contenzioso) troveranno in questa norma un freno alla loro spregiudicatezza, e ciò a vantaggio della categoria tutta.

Io e il M5S siamo da sempre dalla parte della piccola e media impresa,  tentando di trovare un equilibrio di buon senso tra tutti gli interessi coinvolti. A riprova di ciò, accogliendo le richieste dei professionisti del settore, abbiamo proposto in chiusura del parere di prevedere sanzioni anche a carico degli operatori abusivi.
E non è un caso che il parere sia stato approvato con una amplissima maggioranza.