Scuole a rischio sismico, la Cassazione impone ai sindaci il sequestro preventivo

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I sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole a rischio crollo anche nelle zone a “basso rischio sismico”. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Grosseto contro un sindaco che aveva ottenuto la riapertura di una scuola con un basso rischio sismico, pari allo 0,985 su una scala che soddisfa a ‘1’ il parametro di sicurezza statica.

Dal momento che il manifestarsi di un terremoto non può essere previsto, la Corte di Cassazione ha dunque stabilito che sono a ipotetico rischio crollo anche quelle scuole che si discostano di poco dai parametri di edificazione emanati nel 2008.

Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, era stato indagato per omissione di atti di ufficio in quanto non aveva provveduto alla chiusura di un plesso scolastico frequentato da quasi trecento bambini, “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica”.

Il sindaco si era opposto al sequestro della scuola ed aveva fatto ricorso ottenendone la riapertura dal tribunale del Riesame, nello scorso 26 aprile. La misura dei sigilli era sta giudicata eccessiva in sede di riesame perché non c’era “un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene” ed inoltre perché “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici”.

Nella sentenza di oggi della Suprema Corte si sottolinea invece che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento” dunque è giusto punire anche la minima inosservanza “della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità”.

Questa decisione sancisce dunque la validità della misura del sequestro preventivo a fine precauzionale e stabilisce il dovere di condurre verifiche ed approfondire le indagini indipendentemente dall’esistenza di un pericolo concreto qualora l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici sia minima.