Calcioscommesse 2014, ecco i deferimenti: ci sono l’Avellino e suoi ex tesserati

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Illecito sportivo. E’ l’accusa che la Procura Federale ha mosso nei confronti degli ex tesserati Izzo, Millesi e Peccarisi (oltre Pini all’epoca dei fatti non sotto contratto) per la presunta combine di due partite nel maggio 2014 (Modena-Avellino e Avellino-Reggina). Gli 007 della Procura hanno presentato un conto salatissimo all’Avellino con addebiti pesanti: responsabilità a vario titolo, diretta e oggettiva. A Walter Taccone come a Castaldo contestata l’omessa denuncia per i presunti illeciti commessi dai suoi ex tesserati. Nove in tutti i deferiti.

Il documento integrale.

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS

1. – MILLESI Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l.;

2. – IZZO Armando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l.;

3. – PINI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA;

TUTTI per la violazione dell’art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, al fine di commettere una serie di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato nazionale di Serie B con lo scopo di assicurarsi un vantaggio economico mediante percezione di somme di denaro da soggetto facenti parte di organizzazioni malavitose dedite alle scommesse sulle gare in questione. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli; in epoca anteriore, contestuale e successiva ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al presente atto, sul territorio campano;

4. – U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MILLESI Francesco e IZZO Armando;

5. – A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PINI Luca.

1) GARA MODENA – AVELLINO del 17/05/2014 – s.s. 2013/2014 – Campionato di Serie “B” – risultato finale 1 – 0.

– MILLESI Francesco, IZZO Armando e PECCARISI Maurizio, tutti e tre calciatori tesserati per la società A..S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché PINI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara MODENA – AVELLINO del 17.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco, IZZO Armando e PINI Luca;

– PISACANE Fabio, ARINI Mariano, CASTALDO Luigi e BIANCOLINO Raffaele, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché TACCONE Walter, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo, riguardanti la gara MODENA – AVELLINO del 17.05.2014;

– La società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto contestato al suo Presidente TACCONE Walter; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MILLESI Francesco, IZZO Armando e PECCARISI Maurizio, nonché ancora a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per quanto ascritto a PISACANE Fabio, ARINI Mariano, CASTALDO Luigi e BIANCOLINO Raffaele, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco ed IZZO Armando;

– La società A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a PINI Luca con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto calciatore e dell’alterazione del risultato della gara;

2) GARA AVELLINO – REGGINA del 25/05/2014 – s.s. 2013/2014 – Campionato di Serie “B” – risultato finale 3 – 0.

– MILLESI Francesco ed IZZO Armando, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché PINI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara AVELLINO – REGGINA del 25.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco, IZZO Armando e PINI Luca;

– La società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MILLESI Francesco ed IZZO Armando, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco ed IZZO Armando;

– La società A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a PINI Luca con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto calciatore e dell’alterazione del risultato della gara.