A Pasqua le regole di un acquisto consapevole per colombe e uova di cioccolato

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Dolci di Pasqua
Uovo di cioccolato e colomba di pasqua

Cosa bisogna osservare quando si acquista un prodotto che garantisca la qualità? Per quanto riguarda i prodotti tipici del periodo pasquale, su tutti l’uovo e la colomba, ci ha pensato l’area sicurezza alimentare del Movimento Difesa del Cittadino, che ha stilato una serie di consigli per un acquisto più consapevole e sicuro.

Partendo dall’uovo di cioccolato, il segreto della sua qualità risiede senza dubbio nel cioccolato stesso. Nello specifico, viene consigliato di verificare la percentuale di cacao e la presenza di altre sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.

Se il cioccolato contiene fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la denominazione resta immutata ma l’etichettatura deve contenere, in grassetto, la specifica dizione: “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. Con la dicitura “cioccolato” si intende che esso debba contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, almeno il 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato; mentre il “cioccolato al latte” deve contenere almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca totale di origine lattica e il 25% di materie grasse totali.

A queste denominazioni di vendita si possono aggiungere altre diciture quali “fine”, “finissimo” ed “extra”, sempre che il prodotto contenga: nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao; nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte.

Parlando invece del dolce tipico presente su tutte le tavole pasquali, è utile sapere che, in base al Decreto del 22 luglio 2005 interministeriale (Ministero delle Attività Produttive e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la denominazione “colomba” indica il “prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione”.

La lista degli ingredienti obbligatori include farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria “A” (o tuorlo d’uovo oppure entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo), burro in quantità non inferiore al 16%, scorze di agrumi canditi in quantità non inferiore al 15%, lievito naturale costituito da pasta acida e sale.

Per quanto riguarda infine i prodotti venduti direttamente presso i laboratori artigianali, essi possono essere commercializzati anche senza etichetta purché sul banco di vendita sia presente la denominazione di vendita e la lista completa degli ingredienti in essi contenuti.

In linea generale, vale sempre la regola di prestare bene attenzione alle etichette per valutare gli ingredienti e la presenza di eventuali allergeni o tracce di essi.

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