Ariano Irpino – Novità TASI e IMU con la Legge di Stabilità 2016

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Tasse case TASI IMU
Tasse case TASI IMU

In seguito all’adozione della Legge n° 208 del 28/12/15 (Legge di  Stabilità 2016), chi vuole usufruire delle agevolazioni per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori-figli), deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di stipula.

A seguito di tale adempimento, viene introdotta una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione  per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza.

La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze purché indicate nell’atto di comodato.

Al fine di ottenere la riduzione devono essere presenti tutti i seguenti requisiti:

  • Il comodante deve risiedere ed avere dimora abituale nello stesso Comune del fabbricato concesso in comodato e non classificata nei gruppi catastali A/1, A/8, A/9
  • Il comodante non deve possedere altri immobili (fabbricati ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza; pertanto nel caso di un’ulteriore quota, anche solo dell’1%, di un immobile per eredità o altro si perde il diritto all’agevolazione
  • Il comodatario deve avere la residenza e dimora abituale nell’immobile ottenuto in comodato.
    il comodato deve risultare da un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate (costo presunto € 200,00= oltre € 16,00= per marca da bollo)
  • La riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto.
  • Il comodante dovrà essere presentare una dichiarazione IMU, entro il 30/06 dell’anno successivo, attestante il possesso dei requisiti per godere della riduzione

Per poter usufruire già da gennaio 2016 della riduzione al 50% della base imponibile di tali immobili la registrazione deve essere fatta entro il 16 gennaio 2016.

Per le registrazioni effettuate successivamente a tale data la riduzione sarà conteggiata a decorrere dal mese di registrazione, se antecedente al 15 o dal mese successivo se successiva.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni il Lunedì, Mercoledì e Venerdì   dalle 9,00 alle 12,00 ed il  Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

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